STF 5A_866/2016 del 3 aprile 2017
Al fine di preservare le pretese derivanti dal matrimonio (mantenimento, liquidazione regime dei beni), onde evitare che il coniuge proprietario di un bene renda difficile il pagamento o il recupero delle pretese dell’altro, il giudice a dipendenza delle circostanze può accordare una limitazione del potere di disporre del bene: è il caso quando il coniuge ha già messo in atto manovre tendenti a sfuggire ai propri obblighi, o segnatamente quando ha subito una condanna per trascuranza degli obblighi alimentari.