Il 3 gennaio 2018, con l’entrata in vigore nell’Unione europea della MiFid II (Markets in Financial Instruments Directive), sono stati rimarcati e ampliati gli obblighi prefissati dalla precedente MiFid I in tema di intermediazione finanziaria. Con la nuova normativa inoltre si punta il dito contro i conflitti di interessi, ponendo in particolare il divieto in capo all’intermediario di percepire retrocessioni da terzi per i servizi offerti al cliente, anche in presenza di un accordo in tal senso. Inoltre viene accentuato l’obbligo di rendicontazione da parte dell’intermediario che dovrà stilare conteggi sui costi e sulle commissioni da sottoporre al cliente, che avrà il diritto di richiedere e di ricevere ogni chiarimento in merito. Dato rilevante è che la MiFid II ha delle ripercussioni dirette sulla Svizzera, ritenuto che gli operatori elvetici, nell’ambito dei rapporti con i clienti comunitari (UE, SEE), sono obbligati a tenere fede alle prescrizioni in essa contenute. Il Consiglio federale, peraltro, intende inserire gli stessi principi della MiFid II nel nuovo testo della LSF, che al momento è al vaglio del Parlamento (Link).

Avv. F. Barletta

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