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Archivio mensile Gennaio 19, 2019

Divorzio – Rifiuto suddivisione a metà della LPP

Con sentenza 6 novembre 2018 (5_A 443 2018), il Tribunale federale ha confermato la decisione 11 aprile 2018 del Tribunale del Canton Vaud, che ha rifiutato la suddivisione a metà della LPP in presenza di gravi mancanze da parte di uno dei coniugi, il quale ha gravemente mancato ai suoi doveri, non lavorando e oltretutto depauperando il salario della moglie, che invece da sempre si era dedicata all’attività professionale oltre che alle incombenze domestiche. Si tratta di un’applicazione dell’art. 124b CC, che impone al giudice di rifiutare la suddivisione dell’avere previdenziale se sussistono motivi gravi. Il legislatore ha invero riservato la possibilità di derogare alla suddivisione a metà della LPP in caso di grave violazione dei doveri da parte di un coniuge, contrariamente alla soluzione adottata secondo la vecchia norma. Trattasi di un’applicazione rigorosa se si considera che la colpa non è decisiva per il divorzio (Link).

Avv. F. Barletta