Con sentenza del 25 marzo 2022 (5A_568/2021) il Tribunale federale, nel solco della sentenza BGE 147 III 249, ha chiarito che la nozione di matrimonio che ha avuto un’influenza concreta sulla situazione finanziaria del coniuge creditore deve essere interpretata restrittivamente.
La nascita di un figlio durante il matrimonio non è di per sé una circostanza decisiva per ammettere che il matrimonio ha avuto un impatto decisivo sulla vita di coppia. Ciò vale anche in presenza di una situazione di dipendenza economica di un coniuge verso l’altro, almeno quando questa situazione deriva da decisioni aziendali e non è una conseguenza diretta o necessaria del matrimonio.
Nel caso in questione, il Tribunale federale ha evidenziato che la durata e la divisione dei compiti all’interno del matrimonio non erano tali da creare una particolare fiducia nella continuità dell’unione coniugale. Il matrimonio era durato solo tre anni ed entrambi i coniugi avevano mantenuto le rispettive attività professionali per la maggior parte della loro vita coniugale.
Discorso diverso è da fare quando un coniuge ha invece rinunciato alla propria indipendenza economica per occuparsi della casa e dei figli e quindi non è più possibile, dopo molti anni di matrimonio, esercitare la propria attività precedente, mentre l’altro coniuge ha potuto concentrarsi sulla propria crescita professionale in considerazione della divisione dei doveri coniugali.