Con sentenza del 1° settembre 2022 (5A_385/2022), il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza in tema di pignoramento del pilastro 3A, ribadendo che, di regola, le prestazioni del pilastro 3A versate dopo il raggiungimento dell’età pensionabile sono relativamente pignorabili (ossia per la quota eccedente il minimo vitale) in una procedura fallimentare ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 e dell’art. 93 LP. Tuttavia, le prestazioni del pilastro 3A versate nel periodo successivo all’apertura del fallimento non sono incluse nella massa fallimentare e devono essere interamente restituite al fallito (art. 197 cpv. 2 LP a contrario).

FATTI E DIRITTO

Nel 2020, un assicurato, alle porte del pensionamento, ha chiesto il versamento in capitale dal suo conto pensione 3A.
Nello stesso anno, l’assicurato viene sottoposto a diversi procedimenti giudiziari che portano al pignoramento della parte delle prestazioni del pilastro 3A che eccede il minimo vitale garantito dalla legge (art. 93 LP).
Nel 2021, viene dichiarato il fallimento personale dell’assicurato. L’Ufficio Fallimenti iscrive il saldo del capitale pensionistico 3A nell’inventario fallimentare.
L’escusso presenta reclamo contro questa decisione alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale cantonale di Friburgo. Quest’ultimo respinge il reclamo e conferma l’inventario del fallimento.

L’escusso ha quindi presentato ricorso in sede civile al Tribunale federale, che ha dovuto stabilire se le prestazioni del pilastro 3A versate all’assicurato in seguito al verificarsi di un evento assicurativo rientrassero nell’ambito dell’attivo ai sensi dell’art. 197 LP.

Il Tribunale federale ha rilevato che il capitale della pensione è stato versato prima dell’apertura del fallimento. In questo caso, solo la parte della pensione annuale fittizia che supera il minimo vitale del fallito può essere pignorata ex art. 197 comma 1 e art. 93 LP. Il capitale residuo, invece, è interamente di spettanza del fallito. Per questo motivo, il ricorso è stato accolto sul punto.

Al fine di garantire la parità di trattamento degli assicurati che ricevono le loro prestazioni previdenziali sotto forma di rendita prima e dopo il fallimento, il Tribunale federale ha inoltre valutato se l’art. 197 cpv. 2 LP si applicasse al capitale previdenziale per il periodo successivo al fallimento.

Il TF ha stabilito che tutti gli importi ricevuti dal fallito dopo l’apertura del fallimento non sono inclusi nella massa. Secondo l’art. 197 cpv. 2 LP, sono inclusi nella massa solo i beni che spettano al fallito fino alla chiusura del fallimento. Secondo il TF il termine “provenire” significa tutto ciò che deriva dall’attività personale. Pertanto, l’art. 197 cpv. 2 LP non si applica agli stipendi e agli altri redditi professionali acquisiti dal fallito dopo l’apertura del fallimento. Questi redditi non fanno parte della massa, e tornano al fallito, poiché il legislatore ha voluto consentire al fallito di creare una nuova situazione finanziaria durante la procedura fallimentare. D’altra parte, tutti gli attivi netti che possono essere inclusi nella massa fallimentare al di fuori di questa attività (ad esempio, vincite alla lotteria, eredità, donazioni) sono inclusi nella massa.

Nel caso di fondi derivanti dalla LPP, il Tribunale federale ha stabilito che un’indennità dovuta a un membro che lascia il fondo pensionistico in seguito alla cessazione del contratto di lavoro è inclusa nella massa. Allo stesso modo, anche un pagamento in contanti basato sull’art. 331c cpv. 1 lett. b n. 2 aCO (ora art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP) fa parte della massa. In entrambi i casi, il Tribunale federale ha giustificato la sua decisione con il fatto che le prestazioni in questione erano uscite dall’istituto di previdenza, per cui non era giustificato dichiararle esenti da pignoramento nella procedura contro il fallito.
Le cose vanno diversamente, invece, se le prestazioni vengono erogate dopo il verificarsi dell’evento assicurato. In questo caso, lo scopo principale delle prestazioni pensionistiche professionali è quello di mantenere in modo adeguato il precedente tenore di vita. Allo stesso modo dei redditi dell’attività professionale del fallito, è quindi giustificato ritenere che tali prestazioni relative al periodo successivo all’apertura del fallimento non facciano parte della massa ai sensi dell’art. 197 cpv. 2 LP.

Nota a cura dell’Avv. F. Barletta