Il Tribunale federale, di recente, in DTF 147 IV 176, ha deciso che nel caso di traffico illecito di stupefacenti all'interno di una banda (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup), il fatturato realizzato dalla banda è interamente attribuibile a ciascun membro al fine di determinare se vi sia una commissione per mestiere ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup.

FATTI

Nel Cantone Argovia, un soggetto è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per infrazione grave all'art. 19, cpv. 1, lettere b), c), d) e g), e all'articolo 19, cpv 2, lettere a) (pericolo per la salute di un gran numero di persone) e b) (traffico in banda) della LStup.

L'imputato ha presentato appello. Il tribunale lo ha condannato a sette anni e mezzo di reclusione, ravvisando un reato grave ai sensi della LStup e una circostanza aggravante ex art. 19 cpv. 2 lett. c LStup (traffico a scopo di lucro). Secondo il tribunale, l'individuo si era unito ad altre quattro persone per formare una banda che vendeva cocaina su larga scala, con un fatturato stimato di oltre CHF 250.000.

L'imputato ha interposto ricorso al Tribunale federale, sollevando l'erronea applicazione da parte del tribunale cantonale dell'aggravante di cui all'articolo 19 cpv. 2 lettera c LStup. Il ricorrente ha sostenuto che lavorava all'epoca dei fatti e che la sua posizione rappresentava solo un quinto - circa 50.000 franchi - del fatturato della banda. Il Tribunale federale è stato quindi chiamato a chiarire il concetto di condotta professionale ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c della Legge federale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (art. 19 cpv. 2 lett. b della Legge federale).

DIRITTO

La fattispecie aggravata prevista dall'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup richiede che l'autore abbia realizzato un fatturato o un profitto significativo. Secondo la giurisprudenza, un fatturato pari o superiore a 100.000 franchi e un profitto pari o superiore a 10.000 franchi sono da intendersi significativi. La fattispecie aggravata presuppone inoltre che l'autore abbia agito per mestiere. Ciò avviene quando dal tempo e dai mezzi che dedica alle sue attività criminali, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo di tempo e dal reddito previsto o ottenuto, risulta chiaramente che egli svolge la sua attività criminale a titolo di professione, anche se accessoria; l'autore deve aspirare a ottenere un reddito relativamente regolare che rappresenti un contributo significativo al finanziamento del suo stile di vita, e deve quindi essersi in qualche modo affermato nell'attività criminale.

Il fatto che l'autore agisca per motivi professionali ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c LStup costituisce una circostanza personale ai sensi dell'art. 27 CP. Di conseguenza, in caso di concorso nel reato, l'agire per mestiere può essere riconosciuto solo se l'imputato in questione tocchi personalmente la circostanza aggravante del reato.

Nel caso di specie, l'appellante faceva parte di una banda che si era formata con l'obiettivo di vendere cocaina a un numero imprecisato di clienti. Sulla base delle indagini, la funzione del ricorrente era quella di organizzare le consegne. Il Tribunale federale ritiene che il tribunale cantonale abbia giustamente ritenuto che il ricorrente si fosse organizzato in modo tale da ottenere un reddito destinato a contribuire in modo considerevole al finanziamento del suo stile di vita. Inoltre, il fatto che il ricorrente svolgesse un'attività lavorativa non escludeva la classificazione delle sue azioni come attività commerciale, in quanto il rapporto tra il reddito da reato e il reddito ordinario da attività lavorativa non era rilevante.

Per quanto riguarda il fatturato o il guadagno significativo, l'imputato ha sostenuto che esso rappresentava solo un quinto - al di sotto del valore soglia di 100.000 franchi - del fatturato realizzato (ossia circa 50.000 franchi). Secondo il Tribunale federale, il fatturato o il guadagno significativo non deve necessariamente essere direttamente attribuito all'imputato. Il fatto che la circostanza personale (di agire per mestiere) debba essere presente nella persona del ricorrente non cambia nulla.

In questo contesto, il Tribunale federale considera il concetto di banda, che presuppone un certo grado di organizzazione e collaborazione tra i suoi membri. Da un punto di vista soggettivo, la commissione di un reato di banda può essere accettata solo se l'intenzione dei membri è diretta alla commissione congiunta di una serie di reati. La commissione di un reato di banda consiste quindi in una forma più intensa di attività criminale congiunta rispetto alla co-attività. Pertanto, il Tribunale federale ritiene che non vi sia alcuna ragione per trattare un membro di una banda in modo diverso - per quanto riguarda il fatturato realizzato attraverso la commissione del reato di banda - rispetto a qualsiasi coimputato a cui l'intero reato è attribuito sulla base della compartecipazione.

Poiché la commissione del reato come banda ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. b LStup non è stata contestata, il fatturato realizzato dalla banda, che supera di gran lunga la soglia dei 100.000 CHF, è stato interamente attribuibile al ricorrente.

Il ricorso è stato quindi respinto.

Nota a cura dell'Avv. F. Barletta