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Utilizzo di mezzi di prova acquisiti illegittimamente tramite “fishing expedition”

Utilizzo di mezzi di prova acquisiti illegittimamente tramite “fishing expedition”

Sentenza del 6 settembre 2023 (6B_821/2021).

Il caso

La polizia ha proceduto al fermo di un motociclista colto in flagranza di reato di pirateria stradale. L’infrazione è stata accertato mediante pistola laser. In seguito la polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare e ha provveduto al sequestro di una videocamera GoPro con scheda SD contenente alcuni video che mostravano un parente del pirata della strada mentre commetteva con una moto varie infrazioni stradali, talune gravi.

Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato la condanna in primo grado per i reati così accertati. L’imputato ha postulato ricorso contro la sentenza al Tribunale federale che lo ha parzialmente accolto, con rinvio per nuova decisione.

Il Tribunale federale ha analizzato la perquisizione domiciliare per vagliare se si trattasse di una ricerca indiscriminata di prove inammissibile (anche detta “fishing expedition”) o se i video reperiti fossero dei reperti casuali. Il Tribunale è giunto alla conclusione che, nella fattispecie, si trattava di una ricerca indiscriminata di prove inammissibile (“fishing expedition”). Considerato che il reato fosse già sufficientemente documentato, il TF ritiene che, per accertarlo, la perquisizione domiciliare non fosse né adeguata né necessaria. In particolare, al momento della perquisizione non vi erano indicazioni che lasciassero presumere l’uso di dispositivi di registrazione durante la commissione del reato di pirateria stradale oppure una trasmissione in diretta. Non vi erano neppure altre infrazioni stradali che avrebbero potuto giustificare la perquisizione domiciliare. Quest’ultima e il sequestro della videocamera GoPro e della scheda SD erano perciò da considerarsi illegittimi.

Tuttavia, il TF ammette l’utilizzo dei mezzi di prova acquisiti illegittimamente per taluni reati che, sulla base della fattispecie concreta, costituiscono reati gravi ponderati gli interessi ex  art. 141 cpv. 2 CPP.

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